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DAL 15/06/2023 le imprese e gli enti iscritti all’Albo nazionale gestori ambientali, accedendo alla propria area riservata sul sito web dell’Albo nazionale dei gestori ambientali possono generare un attestato contenente un QRcode che identifica univocamente il soggetto iscritto all’Albo nazionale gestori ambientali; nell’attestato sono, altresì, riportati il codice fiscale ed il numero di iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali.

 

Il QRcode riportato in tale documento contiene gli estremi identificativi del soggetto iscritto cifrati in formato leggibile tramite l’apposita applicazione AGESTsmart messa a disposizione gratuitamente per le pubbliche amministrazioni e gli organi di controllo e le imprese . Il documento, disponibile a partire dal 15/06/2023, può essere esibito agli enti di controllo e alle pubbliche amministrazioni in formato digitale (o in formato cartaceo) per dimostrare la propria iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali.

 

ll QRcode è, inoltre, disponibile anche tramite l’apposita applicazione AGESTsmart che i soggetti iscritti potranno, utilizzare anche per consultare la propria situazione autorizzativa aggiornata.

 

Qui i video tutorial per le imprese su come usare l’app AGESTsmart disponibile negli store digitali  (iOS e Android)

https://vimeo.com/833591346/14bbfa528c?share=copy

Dal 1 luglio 2019 è operativo il nuovo regolamento che consente a tutti gli iscritti a ruolo TARI nei 115 Comuni Soci (ossia gli intestatari della tassa rifiuti in provincia di Asti tranne per i Comuni di Mombaldone, Moncucco Torinese e Moncalvo), di conferire i propri rifiuti in qualsiasi Ecostazione gestita da GAIA.

Si dovrà attendere invece fine anno per l’accesso alle Ecostazioni di San Damiano d’Asti, Villafranca d’Asti e Costigliole d’Asti dove a causa dell’installazione dei nuovi sistemi di pesatura prevista in ultimazione per quel periodo.

La novità principale è il superamento delle restrizioni dovute alla residenza: fino ad oggi in ogni centro di raccolta potevano accedere solo i cittadini dei Comuni convenzionati.

Dal 1 luglio, invece, ogni cittadino che paga la tassa rifiuti in uno dei Comuni Soci può presentarsi in qualunque Ecostazione di GAIA e conferire i propri rifiuti urbani: dai RAEE ai pneumatici usati, dagli oli esausti agli sfalci, dalle batterie esaurite agli ingombranti indifferenziati.

E’ sufficiente presentarsi con la tessera sanitaria del titolare TARI.

Anche le utenze non domestiche (imprese artigianali, commerciali, agricole o di servizi) potranno portare i rifiuti, come previsto dal DM 8 aprile 2008, entro i limiti di qualità e peso stabiliti. (rifiuti assimilati agli urbani).  Sarà necessario farsi autorizzare dal Comune, convenzionarsi con GAIA e si verrà dotati di apposita tessera che autorizzerà l’ingresso.

Ricordiamo inoltre che, PER LE IMPRESE, è altresì obbligo dotarsi di autorizzazione al trasporto dei rifiuti derivanti dalla propria attività così come stabilito dal D.Lgs. 152/06 art. 212 c. 8 con le modalità previste dal regolamento disposto dal DM n. 120 del 3/06/2014 (art. 8 c. 1 lettera b)).

Confartigianato attraverso il proprio sportello Ambiente è a disposizione e a supporto per le imprese che necessitano di approfondimento tematico, assistenza e supporto nella compilazione delle pratiche indispensabili per l’accesso all’impianto.

L’indirizzo di posta elettronica a cui le imprese possono rivolgere informazioni e/o richieste è il seguente: antonella@confartigianatoasti.com indicando nell’oggetto “INFO GAIA ECOSTAZIONI”.

Nella riunione del Consiglio dei Ministri del 12 dicembre 2018 è stata sancita la definitiva soppressione del sistema SISTRI a far data dal 1 gennaio 2019 e di conseguenza da tale data non saranno più dovuti i contributi previsti per legge e l’utilizzo in via sperimentale.
A far data dal 1 gennaio 2019 la tracciabilità dei rifiuti dovrà essere assicurata attraverso la consolidata compilazione del registro di carico e scarico, dei formulari di identificazione rifiuti e del modello unico di dichiarazione ambientale (M.U.D.).
Il SISTRI sarà comunque, in futuro, sostituito da un nuovo sistema di digitalizzazione informatica di tutti gli adempimenti ambientali, gestito direttamente dal Ministero dell’Ambiente, attualmente in fase di progettazione.
Nulla attualmente è noto sia in merito agli sviluppi inerenti il nuovo sistema di tracciabilità, sia alle modalità di cancellazione da SISTRI e restituzione delle chiavette USB.
Per approfondimenti –Ufficio Ambiente – Antonella Giraudi
tel. 0141596203 –mail antonella@confartigianatoasti.com

Il cosiddetto Decreto Legge Mezzogiorno (DL 91/2017) ha previsto che a partire dal 1 gennaio 2018 per essere a norma gli shopper usa e getta dovranno:

  1. essere biodegradabili e compostabili secondo lo standard internazionale Uni En 13432 (controllare quindi che vi sia questa specifica dicitura per essere certi che siano a norma);
  2. essere cedute esclusivamente a pagamento.

La principale novità introdotta è quindi quella relativa allo stop graduale (a partire dal 1° gennaio 2018) ai sacchetti di plastica ultraleggeri sotto i 15 micron di spessore, richiesti a fini di igiene o forniti come imballaggio primario per alimenti sfusi, che dovranno essere non solo compostabili secondo la norma UNI En 13432, ma contenere anche una percentuale crescente di carbonio biobased (secondo lo standard UNI Cen/Ts 16640): almeno il 40% dal 1 gennaio 2018, il 50% dal 1 gennaio 2020 e non inferiore al 60% da gennaio 2021.

Sono inoltre permesse:

  • le borse di plastica riutilizzabili con maniglia esterna, a condizione che abbiano uno spessore della singola parete superiore a 200 micron, che contengano una percentuale di plastica riciclata di almeno il 30% e che siano fornite come imballaggio per il trasporto in esercizi che commercializzano generi alimentari;
  • le borse di plastica riutilizzabili con maniglia interna, a condizione che abbiano uno spessore della singola parete superiore a 100 micron, contengano una percentuale di plastica riciclata di almeno il 30% e che siano fornite come imballaggio per il trasporto in esercizi che commercializzano generi alimentari.

Raccomandiamo di ottenere dai fornitori la garanzia (meglio se scritta) che i prodotti ordinati siano conformi a quanto disposto dalla nuova normativa.

La sanzione amministrativa pecuniaria prevista va da 2.500 euro a 25.000 euro.

Per approfondimenti scrivere a: antonella@confartigianatoasti.com

26 Novembre 2015 Seminario DI AGGIORNAMENTO sulla Nuova Classificazione dei rifiuti Pericolosi 

Dal 1 giugno 2015 sono entrate in vigore le nuove norme comunitarie sulla classificazione dei rifiuti, che cambiano le modalità di attribuzione delle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti pericolosi ed in taluni casi il corrispondente codice CER.

L’ufficio Ambiente di Confartigianato organizza per il giorno 26 novembre 2015 presso la Sala Nebiolo di Confartigianato alle ore 15 un seminario di aggiornamento per fornire uno strumento facilitato nell’applicazione corretta delle norme comunitarie che sono entrate in vigore negli scorsi mesi.

L’iniziativa è completamente GRATUITA.

info: antonella@confartigianatoasti.com

E’ sconcertante la decisione del Ministro Clini di riavviare il Sistri nonostante tutte le criticità sul sistema di tracciabilità dei rifiuti più volte evidenziate dalle imprese. Una decisione che non tiene minimamente conto delle gravi difficoltà che in questa fase di dura e profonda recessione stanno attraversando le Pmi, in particolare del terziario di mercato e dell’artigianato, ormai ridotte allo stremo: così Rete Imprese Italia sulla firma e la pubblicazione in Gazzetta di un decreto del Ministro dell’Ambiente, con il quale si dispone il riavvio del sistema di tracciabilità dei rifiuti (Sistri).
“La crisi economica e finanziaria che stiamo attraversando  – sottolinea il presidente di Rete Imprese Italia, Carlo Sangalli, in una lettera inviata oggi al Presidente del Consiglio, Mario Monti, ai ministri dello sviluppo economico e dell’ambiente, Corrado Passera e Corrado Clini, e al Garante delle Pmi, Giuseppe Tripoli – richiederebbe prioritariamente di indirizzare gli sforzi del Governo verso misure e provvedimenti capaci di far ripartire l’economia e non verso atti capaci solo di penalizzare ancora di più le imprese che faticosamente stanno cercando di mantenersi in vita garantendo milioni di posti di lavoro”.

“Nonostante Rete Imprese Italia abbia ripetutamente evidenziato le problematiche derivanti dalle disposizioni contenute nel decreto – continua Sangalli –  nulla risulta essere cambiato. La decisione appare, pertanto, in netto contrasto con quanto riscontrato dalle imprese fino ad oggi e ben evidenziato nella relazione della Commissione parlamentare d’inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti nonché clamorosamente certificato dalle ultime indagini della magistratura”.

“Per la sopravvivenza del sistema economico e produttivo del Paese – conclude Sangalli – Rete Imprese Italia ritiene dunque indispensabile un intervento diretto del presidente del Consiglio affinché sia immediatamente ritirato e abrogato il decreto e, contestualmente, sia prorogato l’attuale periodo di sospensione del sistema e relativi contributi. Inoltre, il riavvio di questo strumento dovrà necessariamente essere subordinato alla formulazione di un nuovo sistema di tracciabilità di semplice utilizzo, efficace per il reale contrasto alle ecomafie, di vantaggio per le imprese, fondato su criteri di trasparenza ed efficienza”.

A partire dal 13 marzo scorso sono entrati nella fase di inchiesta pubblica preliminare – sino al prossimo 28 marzo – otto progetti di norma (consulta la banca dati online).

Dettaglio:

Tre progetti riguardano la commissione tecnica Gomma: il primo, U35007800 (adozione della norma ISO 1432:2013) specifica una procedura statica (prova Gehman) per la determinazione delle caratteristiche di rigidità delle gomme vulcanizzate o termoplastiche e nasce dall’esigenza di uniformare a livello nazionale tale procedura. Il progetto U35007790 (adozione della ISO 4650:2012) specifica due metodi per l’identificazione delle gomme, inclusi gli elastomeri termoplastici, allo stato grezzo o sotto forma di mescole vulcanizzate o non vulcanizzate. Specifica invece una serie di metodi di prova per la determinazione delle variazioni dimensionali nei provini di gomma vulcanizzata o termoplastica durante e dopo carico a trazione, per periodi relativamente brevi, sotto allungamento o carico costante il progetto U35007810 (adozione della ISO 2285:2013).

Viste le esigenze sempre più pressanti in tema di sicurezza anticrimine, la commissione Sicurezza intende dare il via ai lavori di elaborazione di una norma tecnica nazionale sui serraturieri professionisti, per definire e qualificare questa attività professionale non regolamentata e al contempo fornire certezze e garanzie di qualità al mercato. Il progetto U5000B920 definisce appunto i requisiti – in conformità al Quadro europeo delle qualifiche (European Qualifications Framework – EQF) – relativi all’attività professionale del serraturiere professionista, l’esperto che opera in attività che riguardano serrature e mezzi forti in genere, in ogni loro applicazione e utilizzo civile e industriale.

Si parla di una nuova norma nazionale sui veicoli per la raccolta dei rifiuti con il progetto U53002810 della commissione Ambiente, che definisce i metodi per effettuare i controlli dei veicoli e delle attrezzature di igiene ambientale al fine di assicurare un adeguato livello di sicurezza in esercizio.

La commissione Sicurezza della società e del cittadino sottopone ad inchiesta preliminare il progetto U63000060 (adozione della norma internazionale ISO 22300:2012): il documento contiene i termini e le definizioni applicabili all’ambito della sicurezza della società al fine di stabilire una comprensione condivisa ed un utilizzo coerente degli stessi.

Il progetto U71002120 nasce dall’esigenza di uniformare a livello nazionale le competenze dei tecnici in materia di infortunistica del traffico e della circolazione stradale. La futura norma stabilisce un minimo di competenze per la qualificazione dei tecnici che effettuano la ricostruzione degli incidenti stradali, delle cause tecniche che li hanno determinati e dei comportamenti delle persone coinvolte nell’evento. La competenza è della commissione tecnica Costruzioni stradali ed opere civili delle infrastrutture.

Infine, la commissione Valvole industriali propone il progetto U78000770 che definisce l’applicazione, le caratteristiche, i limiti di impiego e le modalità per l’utilizzo dei dispositivi atti a diminuire la forza delle molle delle valvole di sicurezza di una quantità nota e controllabile per determinare la pressione di taratura sul luogo di impianto durante il normale esercizio. Co-autore del progetto il Comitato Termotecnico Italiano-CTI.

L’inchiesta pubblica preliminare sugli otto progetti, utile per verificare la rispondenza alle concrete esigenze del mercato, terminerà il 28 marzo2013, data entro la quale è possibile (secondo le modalità indicate nel box in fondo al messaggio) inviare commenti attraverso le specifiche  pagine web sul sito UNI.

Tutti i soggetti interessati possono quindi far pervenire a UNI i propri commenti o segnalare – dove possibile – il proprio interesse a partecipare ai lavori normativi.

 

PUBBLICATO IL NUOVO MODELLO PER IL MUD 2013

 D.P.C.M. 20 dicembre 2012 “Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2013” (GU n.302 del 29-12-2012 – S.O. n. 213).

Come da consolidata tradizione, le ultime ore dell’anno appena trascorso hanno visto la pubblicazione del modello unico di dichiarazione ambientale e la novità, non trascurabile, è che entro il 30 aprile 2013 sono nuovamente tenuti a tale adempimento anche i raccoglitori e trasportatori professionali di rifiuti e gli intermediari e commercianti di rifiuti senza detenzione. Categorie, queste ultime, esonerate di fatto già dal 2011. La ragione di questa anomalia, come accade sempre più spesso, è da ascrivere al SISTRI, sistema di tracciabilità dei rifiuti mai entrato in funzione ed il cui unico effetto, ad oggi, è stato quello di decomporre il previgente quadro normativo con risultati di segno completamente opposto a quelli auspicati da chi ne sosteneva la rapida introduzione al fine di una maggiore tutela ambientale.

E’ pertanto necessario un riepilogo dei Soggetti obbligati

1.     Comunicazione Rifiuti speciali

  • Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
  • Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione; 
  • Imprese ed enti che effettuano operazioni di  recupero e smaltimento dei rifiuti; 
  • Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi; (Nel caso vengano prodotti sia rifiuti pericolosi, sia non pericolosi, se l’azienda ha meno di 10 dipendenti, la dichiarazione dovrà riguardare esclusivamente i primi;
  • Imprese agricole che producono rifiuti pericolosi con un volume di affari annuo superiore a Euro 8.000,00 ;
  • Imprese ed enti produttori che hanno più di dieci dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi (così come previsto dall’articolo 184 comma 3 lettere c), d) e g));
  • Imprese ed enti che producono fino a 7 rifiuti possono presentare la comunicazione rifiuti semplificata su supporto cartaceo.

2.    Comunicazione Veicoli Fuori Uso
•    Soggetti che effettuano le attività di trattamento dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali.
3.    Comunicazione Imballaggi
•    CONAI o altri soggetti di cui all’articolo 221, comma 3, lettere a) e c).
4.    Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
•    soggetti coinvolti nel ciclo di gestione dei RAEE rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 151/2005.
5.    Comunicazione Rifiuti Urbani, Assimilati e raccolti in convenzione
•    soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati .
6.    Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche
•    produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche iscritti al Registro Nazionale  e Sistemi Collettivi di Finanziamento.

 Modalità di presentazione

  • La presentazione del MUD su carta è ora consentita solo ai soggetti che nel corso del 2012 hanno prodotto, nella propria unità locale, non più di 7 rifiuti  ed utilizzato, per ogni rifiuto, non più di 3 trasportatori e 3 destinataria finali (comunicazione semplificata). L’inoltro del MUD cartaceo deve avvenire esclusivamente con raccomandata senza avviso di ricevimento: non può più essere consegnato a mano alla Camera di Commercio.
  • Per tutti gli altri soggetti obbligati l’inoltro deve essere effettuato esclusivamente per via telematica ed i dichiaranti devono essere in possesso di un dispositivo contenente un certificato di firma digitale (Smart Card o Carta nazionale dei servizi o Business Key) valido al momento dell’invio.

 Confartiginanato tramite il servizio Ambiente è strutturato, per i propri associati, per la compilazione e presentazione in via telematica delle denunce annuali MUD.

Per approfondimenti in materia è a disposizione l’indirizzo di posta elettronica: antonella@confartigianatoasti.com

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21/09/2012, il Decreto 10 agosto 2012 n. 161 che regolamenta la nuova disciplina per l’utilizzo delle terre e rocce da scavo e che è entrato in vigore il 06 ottobre 2012.

Il regolamento stabilisce le condizioni affinché i materiali di scavo, derivanti da opere edili e di ingegneria civile come sbancamenti, fondazioni, rimozione e livellamento di opere in terra, etc., siano considerati sottoprodotti e non rifiuti.

Se tali materiali sono gestiti come rifiuti si deve inevitabilmente sottostare alla normativa prevista dal Testo Unico Ambientale (autorizzazione al trasporto rifiuti, formulario di identificazione), se invece sono qualificati come sottoprodotti possono essere reimpiegati per nuove opere quali reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, etc.

Il suddetto regolamento definisce però che tali materiali, per poter essere classificati come sottoprodotti, debbano rispondere ai seguenti requisiti:

1)      Provenire da un’opera la cui finalità non sia la produzione del materiale medesimo;

2)      Essere impiegati, senza ulteriori trattamenti, per la stessa opera o per opere diverse in conformità al Piano di utilizzo;

3)      Soddisfare  i requisiti di qualità ambientale, comprovate da apposite analisi.

In sintesi la procedura per gestire i materiali di scavo come sottoprodotti è la seguente:

–          Presentazione da parte del proponente del Piano di Utilizzo almeno 90 giorni prima dell’inizio dei lavori all’Autorità competente, in conformità ai contenuti dell’Allegato 5;

–          Approvazione o diniego del Piano di Utilizzo entro 90 giorni da parte dell’Autorità con eventuale richiesta di integrazioni da parte della stessa entro 30 giorni;

–          Gestione del materiale da parte del proponente secondo quanto stabilito dal Piano di Utilizzo decorso il termine di 90 giorni.

Si ricorda inoltre che:

–          Nel caso in cui il materiale debba uscire dal sito di produzione, lo stessa andrà accompagnato da specifica documentazione di trasporto, prevista dall’Allegato 6;

–          Una volta usato il materiale, l’impresa autocertifica l’avvenuto impiego del materiale attraverso una apposita dichiarazione, di cui all’Allegato 7, e che dovrà essere conservata per 5 anni;

–          Il materiale cessa di essere qualificato “sottoprodotto” e deve essere gestito come “rifiuto” qualora sia oltrepassato il limite temporale del Piano o in caso di violazione degli obblighi assunti nel Piano stesso o qualora vengano meno le condizioni generali.

La redazione del Piano di utilizzo costituisce l’adempimento centrale che regola nel dettaglio la riutilizzazione del materiale suddetto; l’assolvimento di tale obbligo risulta particolarmente impegnativo in quanto comporta la redazione di una documentazione complessa e articolata, basata su una serie di pratiche, caratterizzazioni, analisi chimiche, campionamenti e indagini di varia natura, insomma poco attuabile per le opere di media – piccola dimensione.

E’ per questo che Confartigianato ha manifestato il problema al Ministero dell’Ambiente ed ha proposto al governo un’ipotesi di procedura semplificata applicabile agli scavi di minore entità fino a 6.000 mc.

Per ogni ulteriore approfondimento in materia contattarel’ufficio ambiente all’indirizzo di posta elettronica: antonella@confartigianatoasti.com

Il testo unico ambientale dispone che taluni gestori di stabilimenti in esercizio alla data del 29 aprile 2006, che precedentemente non ricadevamo nel campo di applicazione della normativa sulle emissioni in atmosfera, entro il 31 luglio 2012, debbano presentare la domanda di autorizzazione alla Provincia competente per territorio ed adeguare gli impianti entro il 1 settembre 2013.

Tra le attività soggette a presentare la suddetta domanda di autorizzazione si segnalano le seguenti :

  • Attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico scarico o stoccaggio di materiali polverulenti (ad es. attività di cava, trattamento di rifiuti inerti, stoccaggio e movimentazione di materiali da costruzione, lavorazioni della pietra, segherie, depositi di materiali in cumulo, etc.)
  • Lavorazioni meccaniche dei metalli con consumo complessivo di olio (come tale o come frazione oleosa delle emulsioni) uguale o superiore a 500 kg/anno;
  • Impianti termici civili aventi potenzialità termica nominale uguale o superiore a 3 MW;
  • Impianti di combustione alimentati a metano o a Gpl aventi potenza termica nominale complessiva di stabilimento uguale o superiore a 3 MW e precedentemente non sottoposti ad autorizzazione in quanto aventi potenzialità unitaria inferiore alla soglia;
  • Impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni e i gruppi elettrogeni di cogenerazione, di potenza termica  nominale complessiva di stabilimento pari o superiore a 1 MW, alimentati a biomasse, e  di potenza termica pari o superiore a 1 MW, alimentati a gasolio, come tale o in emulsione, o a biodiesel e precedentemente non sottoposti ad autorizzazione in quanto aventi potenzialità unitaria inferiore alla soglia.

Qualora la domanda non fosse presentata entro i suddetti termini gli stabilimenti si intenderebbero esercitati senza la necessaria e obbligatoria autorizzazione alle emissioni in atmosfera.

Il ns ufficio Ambiente (Sig.a Antonella Giraudi – tel. 0141/5962 int. 24 – mail antonella@confartigianatoasti.com ) resta a disposizione per ogni ulteriore informazione.