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Biagio Riccio: Rivedere le norme sulla esecutività degli avvisi di accertamento

E' fondamentale che l'impresa  possa far valere in sede giudiziaria le proprie ragioni senza limitazioni temporali che rischiano di penalizzare  il contribuente onesto a fronte di pretese ingiustificate da parte del fisco. Questo è il giudizio

E’ fondamentale che l’impresa  possa far valere in sede giudiziaria le proprie ragioni senza limitazioni temporali che rischiano di penalizzare  il contribuente onesto a fronte di pretese ingiustificate da parte del fisco.
Questo è il giudizio espresso dal presidente Biagio Riccio.
A partire dal prossimo 1° luglio gli avvisi di accertamento sono immediatamente esecutivi  trascorsi 90 giorni dalla notifica.
Il contribuente – prosegue Riccio- può far ricorso e chiedere al giudice la sospensiva dell’azione esecutiva.
Il problema è che – sostiene Riccio – in base al Dl Sviluppo, se tale sospensiva non viene decisa dal giudice entro 120 giorni, Equitalia può comunque procedere al recupero forzato delle somme.
Sarebbe di fatto la reintroduzione del principio del solve et repete, già dichiarato inammissibile dalla Corte Costituzionale nel 1961.
Va infatti evidenziato – sottolinea Biagio Riccio – che tempi medi di pronuncia delle commissioni tributarie provinciali sulle richieste di sospensione sono superiori a 6 mesi e vi è una elevata variabilità di tali tempi, tra le varie commissioni tributarie provinciali.
Inoltre, in circa la metà dei casi le richieste di sospensiva sono accolte dal giudice.
Questa norma lede l’elementare diritto del contribuente ad una giusta difesa, peggiora il rapporto tra contribuente ed amministrazione fiscale ed è  assolutamente inaccettabile.
E’  quindi necessario – conclude Biagio Riccio – prevedere espressamente che l’azione esecutiva rimanga sospesa fino a quando il giudice non si sia pronunciato sull’eventuale istanza di sospensiva.