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Green pass nei luoghi di lavoro – Conversione definitiva del D.L. nr. 127/2021

Convertito definitivamente in legge il D.L. 127/2021, provvedimento con il quale è stato esteso l’obbligo di green pass nei luoghi di lavoro. Accolte le richieste di Confartigianato in materia di semplificazione dei controlli da parte dei

Convertito definitivamente in legge il D.L. 127/2021, provvedimento con il quale è stato esteso l’obbligo di green pass nei luoghi di lavoro.

Accolte le richieste di Confartigianato in materia di semplificazione dei controlli da parte dei datori di lavoro e di contratti a termine per la sostituzione dei lavoratori privi di green pass.

Sono state introdotte alcune modifiche migliorative in merito alla verifica del green pass da parte del datore di lavoro il provvedimento interviene a modificare l’art. 9 – septies, comma 5 n. 52/2021 prevedendo che i lavoratori possono richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro copia della certificazione verde. In caso di consegna del green pass i lavoratori, per tutta la durata della relativa validità, sono esonerati dai controlli da parte del datore di lavoro, che potranno registrare la data di scadenza della certificazione verde, assicurando la continuità dell’attività d’impresa senza la necessità di controlli quotidiani.

Sempre in materia di controlli il provvedimento chiarisce che per i lavoratori somministrati la verifica circa il possesso del green pass compete all’utilizzatore, mentre è onere del somministratore informare i lavoratori circa gli obblighi normativi previsti.

Sono state introdotte anche alcune modifiche alla norma che permette alle imprese con mendo di 15 dipendenti di sospendere e sostituire i lavoratori privi di green pass e il contratto si può rinnovare più volte.

Anche i soggetti che svolgono attività di formazione hanno l’obbligo di presentazione del green pass nei luoghi di lavoro.

Per quanto concerne il GDPR gli obblighi sono i seguenti:

  • Informativa da consegnare ai dipendenti sulla possibilità di consegnare il Green Pass valido al datore di lavoro;
  • La richiesta al lavoratore di consegnare il green pass;
  • Nomina del soggetto autorizzato/designato nel caso in cui la raccolta e la compilazione del registro dei green pass venga fatto da un soggetto diverso dal titolare del trattamento;
  • Registro dei green pass con i dati minimi necessari
  • Aggiornamento del Registro dei Trattamenti.

I nostri uffici sono a disposizione per ogni eventuale chiarimento.