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Whisteblowing – nuova disciplina per la denuncia di irregolarità negli enti privati (d.lgs. 24/2023)

Il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, in attuazione della direttiva UE 2019/1937, ha introdotto la disciplina riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative, nazionali ed europee, di cui siamo

Il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, in attuazione della direttiva UE 2019/1937, ha introdotto la disciplina riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative, nazionali ed europee, di cui siamo venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico e privato (c.d. Wistleblowing).

Oltre che ai soggetti del settore pubblico – già tenuti al rispetto degli analoghi obblighi previsti dalla l. n. 179/17 – la nuova disciplina si applica anche ai soggetti del settore privato. Tra questi ultimi, in particolare, si segnalano coloro che “hanno impiegato almeno cinquanta lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato” o che adottino il modello organizzativo e di gestione ai sensi del d.lgs. 231/01, inoltre precisiamo che tale obbligo indifferentemente dai sopracitati limiti, sussiste anche per alcune attività definite dalla normativa in oggetto e pertanto anche per tali soggetti l’obbligo di adeguamento alla normativa decorrerà dal 17 dicembre 20123.

Il mancato rispetto di tali disposizioni determineranno inoltre pesanti sanzioni amministrative che vanno da 10.000 a 50.000 Euro previste all’art. 21 lettera b) del decreto.

Per adeguarsi alla nuova disciplina sarà necessario attivare propri canali di segnalazione, che garantiscono la riservatezza dell’identità del segnalante, della persona coinvolta e di quelle comunque menzionate, nonché del contenuto della segnalazione stessa.

La gestione del canale di segnalazione dovrà essere affidata a una persona o a un ufficio interno dedicato ovvero a un soggetto esterno, in entrambi i casi con personale specificatamente formato.

Al fine di approfondire la materia e di fornire chiarimenti e indicazioni che possano semplificare le modalità di attuazione, Confartigianato Asti ha provveduto ad attivarsi per identificare gli opportuni strumenti informatici necessari per adempiere alla normativa.

Qualora pertanto la vostra impresa ricadesse nei limiti dimensionali previsti e sia se avesse adottato il modello organizzativo e di gestione ai sensi del d.lgs. 231/01, vi invitiamo a contattare i nostri uffici per ogni informazione necessaria.

Raccomandiamo inoltre qualora foste contattati da operatori che in tale contesto propongono le loro soluzioni, di verificare sempre tramite la nostra Associazione se sussiste tale obbligo o meno, al fine di evitare inutili e non necessarie spese ed ulteriori adempimenti.

I codici Ateco delle aziende che saranno obbligate anche se non hanno più di 50 dipendenti o la 231.

  • 64.1: Attività di intermediazione finanziaria, ad eccezione di quelle svolte dai trust e simili
  • 64.2: Attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa
  • 64.3: Gestione collettiva del risparmio
  • 64.9: Altre attività finanziarie, esclusa la consulenza finanziaria (questa categoria può includere varie attività finanziarie non classificate in altre categorie più specifiche)

69.20.13: Attività dei consulenti e degli altri esperti nella gestione aziendale e della pubblica amministrazione, relativi alla sicurezza e alla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo

63.12.02: Servizi di sicurezza per il trasporto di valori

09.10.20: Attività di supporto all’estrazione di petrolio e gas (su questo non ho trovato una corrispondenza esatta sulla normativa)

Per ulteriori informazioni siete invitati a contattare i nostri uffici.